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Coronavirus: proroga a ottobre 2021 per il rinnovo delle patenti scadute

Il Coronavirus sta attanagliando l’Italia, con ripercussioni molto serie in tutti i settori. Per via delle molte restrizioni in questo momento in atto per contenere quanto più possibile il numero dei contagi, le abitudini di vita degli italiani sono cambiate drasticamente. Anche ciò che fino a qualche settimana fa era semplice e normale, ora diventa notevolmente più complicato. Un esempio su tutti, il rinnovo della patente.

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Slitta tutto al 2021

Dopo le proroghe di questa estate e il nuovo slittamento dei rinnovi al 31 dicembre 2020, ora il governo torna sul tema dei rinnovi delle patenti, prorogando la validità di queste, così come dei fogli rosa, fino al 29 ottobre 2021. Tutti i documenti di idoneità alla guida scaduti o in scadenza in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale, restano quindi validi fino alla prossima primavera. Coronavirus

I permessi speciali

Nella circolare emessa dal ministero non si sottolineano interventi specifici per quanto riguarda i permessi speciali.  Anche il rinnovo delle diverse categorie speciali, i certificati Cqc per mezzi pesanti e Cfp per il trasporto di merci pericolose restano quindi validi fino al 29 luglio 2021.

Controllo punti patente: tutti i modi per verificare il saldo

La patente a punti è stata introdotta nel 2003 con la finalità di scoraggiare gli atteggiamenti imprudenti alla guida. Dopo 14 anni possiamo dire che ormai tutto gli automobilisti si sono adeguati a questa novità e molti cercando di rispettare scrupolosamente il Codice della Strada per evitare di perdere punti preziosi. Controllo punti patente

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Ma come è possibile conoscere il saldo dei punti patente? In questa guida scopriremo come fare.

INDICE
Punti patente: la normativa
Verifica punti patente
Recupero punti patente
Decurtazione punti patente

Punti patente: la normativa

Ogni possessore di patente di guida ha un punteggio di partenza pari a 20 punti ed in base alla gravità dell’infrazione commessa questo può essere decurtato. L’articolo 126 bis del Codice della Strada indica tutto il sistema di punteggio con le relative infrazioni così da conoscere in anticipo quanti punti si possono perdere in caso di violazione delle norme di comportamento su strada.

Se si esauriscono tutti i punti si deve sostenere l’esame di revisione della patente, mentre chi ha commesso una infrazione, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ottiene il reintegro completo dei 20 punti.

Se, invece, non si commette alcuna infrazione, ad ogni biennio verranno assegnati due punti in più fino ad un massimo di 30 punti complessivi.

Infine chi commette più infrazioni in una volta sola può perdere al massimo 15 punti purché l’infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente.

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Verifica punti patente: tutti i modi per controllare il saldo

Una delle domande che spesso si fanno gli automobilisti è quella relativa a come sapere quanti punti si hanno sulla patente. Esistono varie vie per conoscere il saldo:

  • Portale dell’automobilista
  • iPatente
  • Telefono

Portale dell’Automobilista: consultando il sito web creato dal Ministero dei Trasporti sarà sufficiente procedere alla registrazione indicando il proprio codice fiscale, il numero e la data di scadenza della patente per poi cliccare sul link “saldo patente” e conoscere il totale dei punti presenti in modo totalmente gratuito.

iPatente: se non si ha a disposizione un PC e si vuole controllare il saldo dei punti patente direttamente dal proprio smartphone sarà sufficiente scaricare l’app iPatente, disponibile sia su Apple Store che Google Play, e trovare tutte le informazioni necessarie.

Telefono: chi fosse meno pratico con la tecnologia può controllare il saldo dei punti patente telefonando al numero 848.782.782 digitando successivamente la data di nascita e il numero di patente seguito dal tasto cancelletto. Il numero verde punti patente è attivo 24 ore su 24.

Come recuperare i punti sulla patente

Qualora si sia incorsi in una violazione alle norme del Codice della Strada e si siano persi alcuni punti sulla patente è possibile recuperare gli stessi in modo piuttosto semplice.

Sarà sufficiente, infatti frequentare i corsi dedicati presso le autoscuole e i centri autorizzati dal ministero dei Trasporti. Sostenendo 12 ore di lezione si potranno recuperare fino a 6 punti senza però andare a superare il limite massimo di 20. Non sarà necessario sostenere un esame finale ma sarà sufficiente la presenza al singolo corso.

Decurtazione punti patente

Come abbiamo anticipato in precedenza il nostro Codice della Strada prevede una tabella punti patente nella quale vengono previste tutte le decurtazioni in base alla gravità dell’infrazione commessa.

Decurtazione di 10 punti patente

La decurtazione di 10 punti, la più grave, avviene quando:

  • si superano i limiti di velocità di oltre 60 km/h
  • quando si circola contromano o si effettua  un sorpasso in situazioni gravi e pericolose
  • quando si trasportano materie pericolose senza le adeguate precauzioni e le dovute autorizzazioni
  • in caso di manovre pericolose in autostrada
  • in caso di guida in stato di ebbrezza o di fuga in caso di incidente.

Decurtazione di 8 punti patente

La decurtazione di 8 punti avviene:

  • in caso di mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente
  • quando si fanno inversioni di marcia in condizioni pericolose
  • nel caso in cui si violi l’obbligo di precedenza ai pedoni.

Decurtazione di 6 punti patente

La decurtazione di 6 punti dalla patente avviene:

  • quando si superano i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h
  • quando si violano obblighi di fermata, come lo stop, il semaforo rosso o i passaggi a livello.

Decurtazione di 5 punti patente

La decurtazione di 5 punti si verifica in casi come:

  • violazione di obblighi e regole di precedenza e sorpasso
  • mancato allacciamento di casco o cinture di sicurezza
  • del mancato rispetto del riposo minimo giornaliero per gli autisti di camion e autobus.

Per conducenti di meno di 21 anni e per i neo patentati di cat. B, circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 gl comporta la stessa decurtazione.

Decurtazione di 4 punti patente

La decurtazione di 4 punti avviene quando:

  • si circola contromano
  • si omette di occupare la corsia più libera a destra
  • in caso di trasporto di cose o persone con eccedenza di carico
  • qualora non si consenta al pedone l’attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali.

Decurtazione di 3 punti patente

La decurtazione di 3 punti dalla propria patente si verifica:

  • nei casi di mancata osservanza delle distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli
  • in caso di uso degli abbaglianti in condizioni vietate
  • se non si rispettano gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

Decurtazione di 2 punti patente

La decurtazione di 2 punti avviene nei casi di:

  • mancato rispetto della segnaletica
  • sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia,  negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in quelli riservati alla fermata degli autobus o dei taxi
  • mancata segnalazione con l’apposito triangolo il veicolo fermo sulla carreggiata fuori dei centri abitati
  • di violazione delle prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade.

Decurtazione di 1 punto patente

La decurtazione di 1 punto avviene principalmente qualora non si faccia uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto oppure in caso di uso improprio dei fari.

Cose da sapere

Quali sono le principali norme sulla patente a punti?

L’articolo 126 bis del Codice della Strada indica tutto il sistema di punteggio con le relative infrazioni così da conoscere in anticipo quanti punti si possono perdere in caso di violazione delle norme di comportamento su strada. Ogni possessore di patente di guida ha un punteggio di partenza pari a 20 punti ed in base alla gravità dell’infrazione commessa questo può essere decurtato.

Come si verifica il saldo punti sulla patente?

Esistono varie vie per conoscere il saldo dei punti sulla patente: collegandosi al Portale dell’automobilista, attraverso l’app iPatente oppure chiamando il numero 848.782.782.

Come si recuperano i punti patente persi?

Per recuperare i punti patente è sufficiente frequentare i corsi dedicati presso le autoscuole e i centri autorizzati dal ministero dei Trasporti. Sostenendo 12 ore di lezione si potranno recuperare fino a 6 punti senza però andare a superare il limite massimo di 20. Non sarà necessario sostenere un esame finale ma sarà sufficiente la presenza al singolo corso.

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Smarrimento patente: dalla denuncia al duplicato, ecco cosa fare

Diciamoci la verità. Chi di noi non ha mai vissuto momenti di panico per aver smarrito la patente? Quando accade un imprevisto del genere è bene tenere a freno il panico e seguire i consigli di questa guida per tornare velocemente in possesso del documento che consente di guidare su strada.

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INDICE
 Smarrimento patente: cosa fare
 Denuncia smarrimento patente
 Duplicato patente: dove richiederlo
 Costo duplicato patente

Smarrimento patente: cosa fare

Qualora capiti accidentalmente di perdere la patente si dovrà seguire un iter preciso che consentirà in breve tempo di avere a disposizione dapprima un documento provvisorio e successivamente un duplicato della patente di guida.

L’iter si compone di due step:

1) Denuncia

2) Richiesta duplicato

Denuncia smarrimento patente

Nel momento in cui ci si accorge di aver smarrito la propria patente di guida sarà necessario recarsi presso una caserma delle forze dell’ordine per procedere con la denuncia di smarrimento.

Questo procedimento deve essere compiuto entro 48 dalla scoperta dello smarrimento e sarà fondamentale portare con sé un documento di identità valido e due fototessere per poter successivamente procedere alla richiesta di duplicato.

Qualora non si abbia la possibilità di recarsi presso i carabinieri e la polizia locale si potrà procedere alla denuncia anche online tramite il sito https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/ ed un volta compilato il form con tutti i dati richiesti si dovrà stampare la denuncia per poi procedere alla stessa presso una stazione dei carabinieri.

Completata la denuncia, e presentato il documento di identità e le foto tessere richieste, verrà rilasciato un permesso provvisorio di guida con validità 90 giorni con il quale sarà possibile circolare in attesa del duplicato.

Smarrimento patente: dalla denuncia al duplicato, ecco cosa fare

Duplicato patente patente: dove richiederlo

Completata la procedura di denuncia di smarrimento patente, ed entrati in possesso del permesso di guida provvisorio, si potrà procedere con la richiesta di duplicato patente smarrita all’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti.

Per poter procedere con questa istanza sarà necessario essere in possesso dei documenti richiesti ed effettuare il pagamento dell’operazione. Il Ministero dei Trasporti provvederà all’invio del duplicato entro 45 giorni dalla denuncia.

La richiesta potrà essere presentata:

  • dal diretto interessato, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità
  • da una persona delegata, che dovrà portare con sé il documento d’identità valido, una delega su carta semplice sottoscritta dal titolare ed una fotocopia del documento d’identità valido del delegante
  • da uno studio di disbrigo pratiche automobilistiche o da un’autoscuola.

Se la patente smarrita è meccanizzata, cioè censita nell’archivio nazionale dei cittadini italiani abilitati alla guida ed è duplicabile, saranno i carabinieri o la polizia ad inoltrare la richiesta per il duplicato.

L’interessato dovrà consegnare due fotografie formato tessera ed apporre una firma nell’apposito riquadro presente sul permesso provvisorio di guida.

Saranno poi le autorità di pubblica sicurezza a provvedere agli adempimenti per il duplicato trasmettendo tutta la documentazione ai competenti uffici della motorizzazione civile. La foto e la firma saranno scansionate e riportate sulla nuova patente.

Se la patente smarrita è non meccanizzata, invece, sarà il titolare del documento a doversi recare alla motorizzazione civile per richiedere il duplicato della patente smarrita.

L’iter da seguire è questo: compilare e presentare il modello TT 2112 per la richiesta del duplicato, fornire la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, l’attestazione del versamento postale, due fototessere, la denuncia di smarrimento ed il permesso provvisorio di guida.

Qualora la patente di guida smarrita sia di un cittadino extracomunitario sarà fondamentale esibire anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

Costo duplicato patente

costi per ottenere il duplicato della patente sono tutto sommato contenuti ed ammontano a circa 17 euro.

Si dovrà provvedere ad effettuare un versamento di 9 euro presso gli uffici postali oppure tramite home banking ed al momento della consegno del duplicato si dovrà corrispondere l’importo di 6,86 euro al postino per le spese di recapito.

Cose da sapere

Cosa fare in caso di smarrimento della patente?

In caso di smarrimento della patente si deve innanzitutto procedere con la denuncia entro 48 ore alla polizia o ai carabinieri, e poi alla richiesta del duplicato.

Dove si sporge denuncia per lo smarrimento della patente?

La denuncia di smarrimento patente può essere effettuata presso una caserma dei carabinieri o presso la polizia,  portando con sé un documento di identità valido e due fototessere per poter successivamente procedere alla richiesta di duplicato.  Si può sporgere denuncia anche online, tramite il sito https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/ ed un volta compilato il form con tutti i dati richiesti si dovrà stampare la denuncia.

Come si richiede il duplicato patente smarrita?

Il duplicato della patente può essere richiesto all’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti. Per poter procedere con questa istanza sarà necessario essere in possesso dei documenti richiesti ed effettuare il pagamento dell’operazione. Il Ministero dei Trasporti provvederà all’invio del duplicato entro 45 giorni dalla denuncia.

Quanto costa il duplicato della patente?

Il costo del duplicato della patente è di circa 17 euro.

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limiti di velocità neopatentati

Le patenti di guida di categoria A2, A, B1 e B, prevedono limitazioni di velocità e di guida per i primi anni dalla data di superamento dell’esame. limiti di velocità neopatentati

Un neopatentato è chi ha conseguito la patente A2, A, B1 o B da meno di 3 anni.
Il titolare di patente C, pur avendo conseguito la B da meno di tre anni, non è  considerato neopatentato.

Limiti di velocità
I neopatentati non possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art. 117 Codice della strada) per i primi 3 anni dalla data di conseguimento della patente.

Punti
Al neopatentato che commette infrazioni che comportano la decurtazione punti saranno sottratti un numero di punti doppio. Es: la guida con cellulare prevede la decurtazione di 5 punti; al neopatentato ne saranno decurtati 10 (5×2=10)
Ciò accade per i primi 3 anni dalla data di conseguimento della patente.

Se per gli stessi 3 anni il neopatentato non commette alcuna infrazione per cui è prevista la decurtazione del punteggio, allora gli viene attribuito 1 punto all’anno fino ad un massimo di 3.

Limiti di guida
Ai titolari di patente di guida di categoria B conseguita dopo il 9 febbraio 2011, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica (riferita alla tara) superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (cioè le classiche autovetture) si applica un ulteriore limite di potenza massima di 70 kW.

A chi sono applicabili i limiti dei neopatentati
Le limitazioni dei neopatentati valgono dal conseguimento della patente:

  • in caso di nuova patente italiana
  • in caso di nuova patente rilasciata a seguito di revoca della precedente (tranne se la revoca è avvenuta come sanzione accessoria)
  • per gli stranieri che hanno convertito la loro patente
  • per i militari che hanno convertito la loro patente.

Ad esempio, un conducente russo (o di qualsiasi Paese extra UE) residente in Italia, dopo un anno di residenza, deve convertire la patente in italiana. Nel momento in cui gli viene rilasciata la nuova patente italiana, è considerato anche lui un neopatentato e come tale deve rispettare sia i limiti di guida che i limiti di velocità contenuti nell’art. 117 del CDS.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO STUPEFACENTI

Secondo l’Art.186 del Codice della strada “E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

La legge punisce chi infrange questo divieto e le sanzioni dipendono dal tasso alcoolemico nel sangue.

Se hai la patente da meno di 3 anni o se hai meno di 21 anni NON puoi guidare se hai bevuto.

Se hai conseguito la patente da più di 3 anni, lo 0.5 è il limite massimo del tasso alcoolemico che può essere presente nel tuo sangue se sei alla guida di auto e moto.

Se il tasso alcoolemico è maggiore di 0.5 ma non supera lo 0.8 incorri nel pagamento di una sanzione che va dai 543 € ai 2.108 € e ti verrà sospesa la patente da 3 a 6 mesi.

Se il tuo tasso alcoolemico è tra 0,81 e 1,5 la sanzione è di 800 euro e la sospensione della patente va da un minimo 6 mesi a un massimo di 1 anno.

Se il tuo tasso alcoolemico è superiore a 1,5 incorri nel penale: la multa è di minimo 1500 euro, la sospensione della patente va da 1 a 2 anni, ti viene confiscato il veicolo e devi apparire davanti ad un giudice. La patente ti viene invece revocata in caso di recidiva nel corso di un biennio.

Nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, invece, è prevista una sospensione della patente da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.

E’ prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni nel caso che il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o dell’assunzione di sostanze stupefacenti. limiti di velocità neopatentati

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La patente, Info Generali

La libertà di circolazione è uno dei diritti primari del cittadino, sanciti dalla costituzione.
L’esercizio del diritto alla libera circolazione è regolato però da leggi che tutelano la sicurezza della collettività.
La prima regola per l’esercizio di tale diritto è il possesso di specifiche abilitazioni.

Tali abilitazioni si traducono in documenti specifici quali: Contattateci se volete comprare una patente di guida online senza scrivere l’esame o il test.

  • la patente di guida, il documento (o autorizzazione amministrativa) che abilita alla guida di veicoli e motoveicoli
  • documenti di guida professionali che abilitano alla guida di veicoli professionali.

Per legge non si possono quindi guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (DTT) e non si possono condurre veicoli professionali senza aver conseguito specifiche abilitazioni quali:

La patente di guida si distingue in diverse categorie ed abilita alla guida di determinati veicoli a seconda delle loro caratteristiche e viene rilasciata dopo l’accertamento dei:

I minori di 16 anni, con qualsiasi patente e veicolo a motore, non possono trasportare passeggeri.
La patente è utilizzabile anche come documento di riconoscimento, ma non è valida per l’espatrio.
Se si conduce un veicolo per il quale non è prevista la patente (ad esempio una bicicletta), è obbligatorio portare con sé un documento di identità.

In seguito all’accertamento di gravi comportamenti scorretti, la patente può essere ritirata, sospesa o addirittura revocata (annullata).

Per maggiori informazioni sulla guida di veicoli professionali consulta la sezione Info Autotrasporto.

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Duplicato della patente

Il duplicato della patente deve essere richiesto agli UMC (Uffici di Motorizzazione Civile), direttamente o tramite le agenzie di pratiche auto.

Si richiede il duplicato della patente in tutti i casi in cui l’originale non è più valido perché scaduto, non aggiornato, deteriorato oppure smarrito o rubato.

Dunque il duplicato va richiesto per:

  • rinnovo
  • deterioramente
  • smarrimento
  • furto
  • distruzione

Le nuove patenti europee non riportano più il campo della residenza, ragione per cui non è più necessario richiedere un duplicato per aggiornarle (anche se va lo stesso fatta la comunicazione tramite il nuovo Comune di Residenza).
Per le “vecchie” patenti invece va fatto il duplicato anche in caso di cambio di residenza.

Il duplicato nuovo che vi verrà rilasciato, corrisponde alla nuova patente formato CARD.

Su questa nuova patente vi troverete dei nuovi codici che corrispondono alla nuova nomenclatura europea, riconosciuta in tutti gli stati UE. Questo vuol dire che, finalmente, quando andrete ad esempio in Germania, nessun poliziotto vi guarderà in cagnesco perché saprà subito rinoscere i dati della patente, perché sono uguali a quelle che vede di solito!!!

Attenzione, nel cambio, a verificare che le Motorizzazioni abbiano fatto bene il loro lavoro e abbiano letto bene le tabelle di equipollenza che, per le patenti italiane, sono le seguenti. Per gli stranieri, trovate le vostre tabelle di equipollenza a questo link.

Tutte le tabelle si trovano in questo documento: Decisione UE del 18/12/2013


TABELLE DI EQUIPOLLENZA PER PATENTI ITALIANE

MODELLI RILASCIATI IN ITALIA
Modello Italia 1 (I1)

Rilasciato in Italia dal 1959 al 1989

Categorie del modello I1 Categorie corrispondenti
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, A2, A, B1, B 1, 2
BEAM, A1, A2, A, B1, B1E, B, BE
CAM, A1, A2, A, B1, B, C1, C
CEAM, A1, A2, A, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE
DAM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D
DEAM, A1, A2, A, B1, B, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE
F

Modello Italia 2 (I2)
Rilasciato in Italia dal 1990 al 1995

Categorie del modello I2Categorie corrispondenti
AAM, A1, A2, A
BAM, A1 B1, B
BEAM, A1, B1, B1E, B, BE
CAM, A1, B1, B, C1, C
CEAM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE
DAM, A1, B1, B, C1 C D1, D
DEAM, A1, B1, B, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

Modello Italia 3 (I3)
Rilasciato in Italia dal 1995 al 1996

Categorie del modello I3Categorie corrispondenti
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B
BEAM, A1, B1, B1E, B, BE
CAM, A1, B1, B, C1, C
CEAM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE
DAM, A1, B1, B, C1, C D1, D
DEAM, A1, B1, B, C1 C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Modello Italia 4 (I4)
Rilasciato in Italia dal 1996 al 1997

Categorie del modello I4Categorie corrispondenti
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
B1AM, B1
BAM, A1, B1, B
BEAM, A1, B1, B1E, B, BE
C1AM, A1, B1, B, C1
C1EAM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E
CAM, A1, B1, B, C1, C
CEAM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1AM, A1, B1, B, D1
D1EAM, A1, B1, B1E, B, BE, D1, D1E
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
DEAM, A1, B1, B, C1, C1E C, CE, D1, D1E

Modello Italia 5 (I5)
Rilasciato in Italia dal 1997 al 1999

Categorie del modello I5Categorie corrispondenti
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
B1AM, B1
BAM, A1 2, B1, B
BEAM, A1, B1, B1E, B, BE
C1AM, A1, B1, B, C1
C1EAM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E
CAM, A1, B1, B, C1, C
CEAM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1AM, A1, B1, B, D1
D1EAM, A1, B1, B1E, B, BE, D1, D1E
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
DEAM, A1, B1, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E

Modello Italia 6 (I6)
Rilasciato in Italia dal 1999 al 2004

Categorie del modello I6Categorie corrispondenti
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B
BEAM, A1, B1, B1E, B, BE
CAM, A1, B1, B, C1, C
CEAM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
DEAM, A1, B1, B, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

Modello Italia 7 (I7)
Rilasciato in Italia a partire dal 2005

Categorie del modello I7Categorie corrispondenti
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B
BEAM, A1, B1, B1E, B, BE
CAM, A1, B1, B, C1, C
CEAM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE
DAM, A1, B1, B, D1, D
DEAM, A1, B1, B, D1, D1E, D, DE

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FOGLIO ROSA PER PATENTE B, A, A1 E AM: REGOLE E LIMITI 2021

Il foglio rosa rappresenta il primo obiettivo da raggiungere verso il conseguimento della patente di guida, infatti è “il premio” per coloro che siano stati capaci di superare l’esame teorico. FOGLIO ROSA PER PATENTE B, A, A1 E AM: REGOLE E LIMITI 2021

La normativa è disciplinata dal codice della strada e in questa guida cercheremo di fare chiarezza su quelle che sono le domande più comuni per ottenere il foglio rosa nel 2021 per auto e moto, quali ad esempio la durata, la guida accompagnata a 17 anni, ruolo e requisiti dell’accompagnatore, il trasporto di passeggeri, la circolazione in autostrada, le limitazioni di potenza delle auto e il riporto del foglio rosa.

La guida con il foglio rosa, che si tratti di patente B, A, A1 e AM, prevede delle regole e dei limiti. E non rispettarli comporta delle sanzioni amministrative, con multe fino a 1.695 euro.

Dopo questa doverosa introduzione, andiamo a rispondere nel dettaglio ai quesiti più comuni sul foglio rosa e le esercitazioni alla guida.

REGOLE, DURATA E RIPORTO DEL FOGLIO ROSA NEL 2021

Il foglio rosa viene rilasciato dopo l’esame di teoria della patente, da superare entro sei mesi dalla presentazione della domanda, per dare al candidato la possibilità di prendere confidenza ed esercitarsi in vista dell’esame pratico.

Il foglio rosa viene stampato direttamente dall’autoscuola a partire dal giorno successivo al superamento della prova pratica e ha una durata di sei mesi.

Nell’arco di questi sei mesi il candidato deve sostenere l’esame pratico della patente, avendo a disposizione due tentativi per superare la prova. Da una prova all’altra deve trascorrere almeno un mese, per cui è importante valutare bene i tempi onde evitare di bruciarsi una seconda possibilità per superare il test.

Fino a qualche anno fa, dopo due bocciature all’esame pratico si perdeva la validità anche dell’esame di teoria ed era necessario ripetere la prova a quiz.
Con la circolare di marzo 2016 del Ministero dei Trasporti è stato però introdotto il riporto dell’esame di teoria, conosciuto anche come “ secondo foglio rosa”, che offre al candidato una seconda possibilità per ottenere la patente di guida.
In pratica viene rilasciato un nuovo foglio rosa, sempre della durata di sei mesi, con due nuovi tentativi per superare l’esame pratico.

Il riporto dell’esame di teoria può essere richiesto una volta sola, ne hanno diritto coloro che non abbiano superato l’esame pratico per due volte nell’arco di sei mesi o che siano stati bocciati una volta e non abbiano avuto il tempo di ripeterlo perché il residuo termine di validità del foglio rosa era inferiore ad un mese.

Il riporto dell’esame di teoria deve essere richiesto entro due mesi dopo la scadenza del primo foglio rosa presso lo stesso Ufficio della Motorizzazione civile, o sezione dell’Ufficio, in cui è stato sostenuto l’esame di teoria. Sarà necessario inoltre pagare 2 bollettini, uno da euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e uno da euro 26,40 su c/c postale n. 9001.

FOGLIO ROSA PATENTE B

In caso di conseguimento della patente B, l’esercitazione di guida con il foglio rosa prevede limiti di età, di velocità e l’affiancamento di un passeggero. Vediamo nel dettaglio tutte le regole.

Il foglio rosa per la patente B viene rilasciato a 18 anni. Negli ultimi anni è stata introdotta anche la guida accompagnata, conosciuta anche come “foglio rosa a 17 anni” di cui parleremo nel paragrafo successivo.

La guida con il foglio rosa prevede la presenza in auto di un accompagnatore munito di patente B da almeno 10 anni e con età non superiore ai 65 anni, e le esercitazioni sono consentite in luoghi poco frequentati.

Con questa autorizzazione temporanea si è tenuti a rispettare i limiti di velocità previsti per i neopatentati: 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 km/h in autostrada.
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’auto, invece, non vi sono alcune limitazioni di cilindrata e di potenza per la guida, purché il possessore del foglio rosa abbia 18 anni di età. L’importante è che sul veicolo, ci sia l’affissione della “P” secondo le regole previste.

La durata del foglio rosa per la Patente B è di sei mesi e le multe per chi non rispetta i vincoli stabiliti dalla legge variano dai 419 ai 1.682 euro

FOGLIO ROSA A 17 ANNI

Dal 2012, nell’articolo 115 del codice della strada, è stata introdotta la guida accompagnata (GA) che consente ai minori che abbiano compiuto 17 anni, titolari di patente A1, di esercitarsi alla guida prima di aver compiuto la maggiore età.

Questo privilegio comporta però alcuni limiti e requisiti che vediamo di seguito nel dettaglio.

In primis la legge prevede che il veicolo guidato non superi le 3,5 tonnellate e. come per i neopatentati, abbia un rapporto kw/t inferiore a 55. L’altra limitazione di potenza sul veicolo è quella riferita ai KW che non devono essere superiori a 70.
Sul veicolo deve essere poi posto il contrassegno “GA”, che sta appunto ad indicare la guida accompagnata.

In secondo luogo, il minore può procedere alla guida accompagnata solo dopo aver effettuato un corso di guida di almeno dieci ore presso un’autoscuola. Delle dieci ore di corso, almeno quattro devono essere svolte in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visibilità notturna.

Come per il foglio rosa poi, anche nella guida accompagnata, il giovane deve essere affiancato alla guida da un conducente titolare di patente B da almeno dieci anni.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra descritte, comporta una sanzione pecuniaria che va da 419 euro fino a 1.682 euro e la revoca della guida accompagnata.

FOGLIO ROSA PATENTE AM: CICLOMOTORI A 2, 3 O 4 RUOTE

Per quanto riguarda la guida con il foglio rosa in caso di conseguimento della patente AM, le regole cambiano se si tratta di ciclomotori a due ruote, oppure di ciclomotori a tre o quattro ruote. Per quanto riguarda i ciclomotori a due ruote, il limite riguarda i luoghi in cui si può circolare, che devono essere poco frequentati.

I luoghi “poco frequentati” non sono così definibili in modo permanente: la situazione va valutata di volta in volta in base alle condizioni del traffico. La trasgressione di questa regola viene punita con una sanzione amministrativa che prevede una multa di 78 euro. Il Codice della Strada non prevede invece alcun limite di orario nel quale si può circolare con il foglio rosa.

L’esercitazione alla guida con il foglio rosa di ciclomotori a 3 o 4 ruote con omologazione per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente prevede, appunto, che sia presente a bordo una passeggero dotato di patente B da almeno 10 anni e che abbia un età non superiore ai 65 anni.

È il caso dei quadricicli leggeri (le cosiddette microcar), mentre non è il caso della Piaggio Ape da 50cc, per fare un esempio.

L’utilizzo di ciclomotori a 3 o 4 ruote con il foglio rosa prevede, tra le altre regole, l’affissione del contrassegno con la lettera “P”.

Anche per i ciclomotori, la durata del foglio rosa è di sei mesi. 

FOGLIO ROSA PATENTE A1 E A

L’esercitazione di guida con il foglio rosa nel caso di conseguimento della patente A1 prevede l’uso di moto che abbiano le stesse caratteristiche di quelle che potranno essere condotte dopo aver conseguito la patente.

Le limitazioni, in questo specifico caso, prevedono l’uso di moto con cilindrata massima di 125cc e potenza non superiore agli 11 kW.

Il foglio rosa rilasciato dopo il conseguimento dell’esame di teoria per la patente A (esame non necessario se si è già in possesso della patente B) non prevede invece limiti di cilindrata e di potenza massima. Anzi, per poter conseguire l’esame è necessario condurre una moto di almeno 600cc di cilindrata e con potenza uguale o superiore ai 40 kW.

Per la guida con foglio rosa prima del conseguimento delle patenti A1 e A, valgono le stesse regole della patente AM, sia per quanto riguarda il limite di guida in luoghi non trafficati, sia per quanto concerne il trasporto di passeggeri. 

La durata del foglio rosa per le patenti della moto A1 e A è di sei mesi. 

I DOCUMENTI PER IL RILASCIO DEL FOGLIO ROSA

Per ottenere il foglio rosa è necessario consegnare in autoscuola la seguente documentazione:

  • Fotocopia carta d’identità e codice fiscale
  • 2 fototessere
  • Fotocopia di altra eventuale patente posseduta
  • Certificato medico in bollo
  • Fotocopia di permesso di soggiorno per gli stranieri

LA GUIDA IN AUTOSTRADA

Con il foglio rosa è possibile guidare auto su anche in autostrada, sempre affiancati da un accompagnatore con i requisiti suddetti. 

Inoltre, l’articolo 122 del CdS stabilisce che il candidato alla patente debba effettuare due ore di guida in autostrada (o in strade extraurbane), con istruttore, prima di poter accedere all’esame pratico per conseguire la patente B.

Nel corso dell’esercitazione in autostrada, da svolgere con istruttore qualificato di un’autoscuola,  verranno fatti fare al candidato i seguenti esercizi: effettuare una immissione in corsia di accelerazione, un ingresso in autostrada, circolare in corsia di marcia, effettuare almeno un sorpasso in corsia di sorpasso, circolare in una corsia di decelerazione, uscire percorrendo la corsia di decelerazione.
Il candidato che guida in autostrada dovrà rispettare il limite di velocità di 100 km/h e, su autostrade a tre o più corsie, potrà impegnare le due più vicine al bordo destro della carreggiata.

TRASPORTO DI PASSEGGERI CON FOGLIO ROSA

Il conducente di un’auto munito di foglio rosa può trasportare dei passeggeri. Resta il fatto che sul sedile a fianco dev’esserci un accompagnatore con patente in corso di validità da almeno 10 anni, età inferiore ai 65 anni e requisiti psicofisici adeguati. 

Il trasporto dei passeggeri da conducente munito di foglio rosa prevede però delle limitazioni: non si può fare sulle strade extraurbane principali, in autostrada e nelle ore serali/notturne, più nello specifico da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba.

LE REGOLE DEL CONTRASSEGNO “P”

Per quanto riguarda i ciclomotori e le moto non c’è alcun obbligo di legge, mentre sulle auto la legge prevede l’affissione del contrassegno “P” sia sul lunotto posteriore sia su parabrezza.

La “P” di principiante va tenuta fino a quando non verrà rilasciata la patente di guida, ovvero per tutto il periodo nel quale si guida con il solo possesso del foglio rosa, mentre non serve per i neopatentati.

La “P” di principiante dev’essere nera e retroriflettente, mentre lo sfondo dev’essere bianco. 

Le dimensioni del contrassegno “P” anteriore dev’essere di 12 cm di larghezza e 15 di altezza, mentre la lettera dev’essere larga 9 e alta 12 cm. Le dimensioni del contrassegno “P” anteriore dev’essere 30 x 30 cm, mentre la lettera dev’essere larga 18 cm e alta 20 cm.

PROROGHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS

In seguito all’emergenza Covid, il Ministero dei Trasporti ha stabilito delle proroghe per il foglio rosa, ovvero, quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, sono stati prorogati fino al 29 ottobre 2021, 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza

POSSO TRASPORTARE ALTRE PERSONE CON IL FOGLIO ROSA?

Con il foglio rosa e’possibile portare altre persone a condizione che il titolare del foglio rosa abbia compiuto almeno 16 anni e l’auto sia omologata per due o piu’persone.

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