Può accadere che la validità della tua patente di guida sia già terminata prima che tu abbia potuto effettuare, pur avendola prenotata, la visita medica presso la Commissione medica locale, vuoi per il ritardo nella prenotazione della visita o per una sovrastima delle disponibilità di calendario nell’agenda della Commissione.
In tale caso gli Uffici della Motorizzazione sono autorizzati a rilasciare un “Permesso di guida provvisorio”, che ti consentirà di guidare oltre il termine di validità della patente di guida commissionata.
Il permesso in questione nasce in applicazione della L. 448/98, art. 37, c. 4, nel contesto di una serie di agevolazioni nei riguardi degli invalidi civili.
Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all’esito finale delle procedure di rinnovo (L. 448/98, art. 37, c. 4).
A questa prima formulazione sono state apportate alcune modifiche dalla riforma del Codice della Strada del 2010 ( L. 120/10, art. 59), ma vediamo appunto come funziona il “Permesso di guida provvisorio”.
Come lo richiedo e quanto costa?
Il permesso può essere richiesto presso gli sportelli degli Uffici della Motorizzazione Civile oppure in via telematica (on-line) con il servizio offerto da ilportaledellautomobilista.it.
Richiesta in loco
In questo caso sarà necessario recarsi presso un Ufficio della Motorizzazione Civile e compilare un modulo di richiesta messo a disposizione dagli Uffici stessi. Al modulo dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00 a tuo carico e dovrai presentare la seguente documentazione:
- Fotocopia della prenotazione della visita.
- Fotocopia della patente di guida.
La documentazione dovrà inoltre essere esibita in originale all’atto della richiesta. Il modulo, una volta accettato dagli Uffici della Motorizzazione ti verrà restituito e potrai esibirlo, se necessario, come titolo abilitante alla guida.
Richiesta telematica
In questo caso sarà necessario accedere tramite credenziali SPID a ilportaledellautomobilista.it e raggiungere la pagina “Rilascio Permesso di Guida Provvisorio”, disponibile alla voce del menu laterale “Accesso ai servizi”. Da qui è possibile inserire o gestire la propria richiesta (annullarla o effettuare un pagamento in sospeso) compilando il modulo predisposto.
Non è necessaria alcuna documentazione, ma dovrai indicare nel modulo la data del giorno in cui hai prenotato la visita medica.
A questo punto dovari effettuare il pagamento di un bollettino da € 16,00 e ti sarà stampato in formato .pdf il permesso di guida provvisorio, che avrà titolo abilitante alla guida se esibito insieme alla ricevuta di prenotazione della visita medica (come da disposizioni di circolare del MIT).
I limiti del permesso
Aspetta prima di tirare un sospiro di sollievo: in concreto il permesso ha diversi limiti che ne compromettono l’utilità.
Innanzitutto può essere richiesto un’unica volta, come specificato dalla L. 120/10, art. 59, c. 1: sarebbe altrimenti possibile richiedere permessi ad oltranza da utilizzare in sostituzione della patente commissionata.
Ma il limite che più ne riduce l’utilità è quello per cui, nonostante qualsiasi condizione, il permesso può essere valido solo fino alla data in cui è stata fissata la visita medica. Non è quindi rinnovabile nel caso la Commissione rimandi la visita o richieda ulteriori accertamenti per esprimere il suo giudizio.
Tale limite è in contrasto con la normativa che chiaramente indica il termine di validità con l’espressione «esito finale delle procedure di rinnovo», espressione che sembra indicare l’emissione della “ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida”, la quale anche se dovrebbe avvenire contestualmente alla visita, non sempre avviene.
Il permesso può dunque coprire solo il periodo che va dalla data di prenotazione della visita alla data prenotata per la visita.
I casi in cui non è possibile ottenere il permesso
Ma c’è di più. Il permesso non può essere rilasciato se la validità della patente commissionata è terminata prima della data di prenotazione della visita medica. Inutile quindi pensare di guadagnare mesi di guida richiedendo il permesso a patente “scaduta”.
In ogni caso, dal momento che il permesso non può essere richiesto se non si è già prenotata la visita medica (la cui ricevuta di prenotazione deve essere allegata al modulo di richiesta), non si capisce il perché di tale ulteriore limitazione.
Il permesso naturalmente non può essere richiesto se sulla patente di guida gravino provvedimenti di revoca o sospensione.
Il ultimo, la limitazione più ambigua è quella che riguarda in maniera esplicita le visite mediche richieste in seguito ai provvedimenti del Prefetto indicati al D.L.vo 285/92, art. 186, c. 8 e al D.L.vo 285/92, art. 187, c. 6 (non al D.L.vo 285/92, art. 186 bis, c. 6?).
A parte che formalmente da questa limitazione sembrerebbero escluse le visite richieste a titolo del D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4, let. c) in senso più ampio, il problema è come sia possibile che la limitazione imposta ai destinatari del provvedimento del Prefetto sia rimossa una volta effettuata la visita richiesta, mentre in seguito gli stessi soggetti continuino a essere considerati come destinatari del provvedimento, in quanto la richiesta di successivi controlli indicata dal D.P.R. 495/92, art. 319, c. 4 contestuale all’accertamento dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida presso la Commissione, può essere richiesta solamente quando espressamente previsto o nei casi giudicati dubbi dagli Accertatori di cui al D.L.vo 285/92, art. 119, c. 2. Ma di questo abbiamo già discusso nella pagina chiarezza normativa.
Guidare con una patente “scaduta”
È pur vero che guidare con una patente il cui termine di validità risulti scaduto non equivale a guidare senza possedere una patente o gravando su di essa un provvedimento di revoca o sospensione.
La sanzione amministrativa prevista (D.L.vo 285/92, 126, c. 11) per la circostanza che stiamo analizzando va dagli € 155,00 agli € 624,00 con accessorio ritiro (D.L.vo 285/92, art. 216) della patente di guida.
Ma attenzione, prima di mettervi alla guida con patente “scaduta” dovreste verificare bene le clausole della vostra assicurazione in merito a tale circostanza, perché prevenire è meglio che curare.
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